È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - DPCM 2 marzo 2021 - che in relazione alla diffusione del VIRUS SARS-COV-2  detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17). Il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.

Le regole della zona bianca

Nelle zone bianche se è prevista la cessazione delle misure restrittive della zona gialla si continuano ad applicare le misure anti-contagio generali (uso di MASCHERINE CHIRURGICHE , distanziamento interpersonale, …) e i vari protocolli di settore. Inoltre “restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”.

Le limitazioni alle attività lavorative

Il commercio in zona gialla e in zona arancione si può svolgere “a condizione che sia assicurato, oltre alla DISTANZA INTERPERSONALE di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”. Tuttavia nelle giornate festive e prefestive “sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.

In zona rossa sono sospese le attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi”. Sono poi chiusi “i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.

Il nuovo Dpcm prevede poi per tutta Italia “l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande”, ma rimena vietato il consumo sul posto.

Inoltre se le attività di “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” in zona gialla, con diverse indicazioni specifiche (ad esempio sulla ristorazione con asporto), in zona arancione e rossa bar e ristoranti, con varie eccezioni riguardo a consegna a domicilio e asporto, sono chiusi.

 Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.  

Nella zone rosse sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, (ad esempio parrucchieri, barbieri e centri estetici) con l’eccezione di quelle individuate nell'allegato 24 (lavanderie, pompe funebri, …).

Protocolli, formazione e lavoro agile

Nel DPCM 2 marzo 2021 è confermata, come nei precedenti DPCM, la validità dei protocolli condivisi anticontagio.

 L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del PROTOCOLLO CONDIVISO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il PROTOCOLLO CONDIVISO di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.

Con riferimento all'articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

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