IL DECRETO FISCALE, DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021) in vigore dal 22 ottobre 2021 ha apportate alcune modifiche tra cui :

1. Stretta sulle condizioni in base alle quali scatta la sospensione dell’attività per violazioni in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro

2. Aumento delle sanzioni per le imprese non in regola;

3. Maggiori competenze, poteri e strumenti all’INL;

4. Rafforzamento della banca dati SINP.

Il punto 1 si riferisce all' ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alle “GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE” sostituito da un nuovo testo

Prima l’allegato richiamava

  • Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
  • Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
  • Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
  • Violazioni che espongono al rischio d’amianto

Ora invece, il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.

È disponibile su Google Play e APP Store l’app creata dal governo per leggere e registrare tramite smartphone le certificazioni verdi Covid-19 (o green pass ndr.). Come specificato dagli sviluppatori, ossia il Ministero della Salute e il Ministero per l’Innovazione Tecnologica:

“L’app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del QR code del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La app, infatti, effettua la verifica in modalità offline ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata.

 

 

Chi deve scaricarla?

Secondo l‘articolo 13 del DPCM dello scorso 17 giugno che ha definito le modalità di rilascio delle certificazioni verdi e garantito la validità delle stesse in tutta l’Unione Europea e nei paesi dell’area Schengen, la verifica delle certificazioni digitali spetta a:

  • pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
  • soggetti titolari delle strutture ricettivi e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati;
  • il proprietario di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per i quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.

L’app è dunque uno strumento fondamentale per organizzatori di eventi, cerimonie, catering e non solo.

 

 

Per quali dispositivi funziona?

Secondo quanto riportato dal sito Punto Informatico, l’app funziona pressoché con quasi tutti i dispositivi in commercio e in particolare con le versioni 8.0 e successiva di Android e 12.1 o successiva di iOS (cioè da iPhone 5S in poi ndr.). Naturalmente il dispositivo deve poter essere connesso (almeno una volta al giorno) ad una rete dati Wi-Fi o SIM e avere una fotocamera per la scansione del QR-Code.

 

 

 

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge (il n.52/2021), definito  decreto “Riaperture”, che introduce nuovi termini per la ripartenza di alcune attività economiche e sposta quello dello stato di emergenza al 31 luglio 2021. Il provvedimento ripristina le zone gialle e, compatibilmente con l’andamento dei contagi, il conseguente allentamento delle restrizioni e delle misure anti Covid-19.

 

Il decreto è stato  pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore venerdì 23 aprile. Come dichiarato da fonti governative, le misure – in primis quelle sul divieto di spostamento dopo le 22:00 – potrebbero tuttavia essere riviste nelle prossime settimane. Ecco una sintesi delle principali novità:

 

Tornano le zone gialle

Il governo ristabilisce le cosiddette “zone gialle”, sospese dai precedenti provvedimenti a causa della pandemia.

 

Certificazioni verdi

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare, o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione, avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

 

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

 

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5:00 alle 22:00, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

 

Bar e attività di ristorazione

La principale novità riguarda le attività in zona gialla che da lunedì 26 aprile potranno permettere ai loro clienti la consumazione al tavolo solo all’aperto a  pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari imposti dal decreto e dei Protocolli sulla sicurezza fissati dalla Conferenza Stato-Regioni in accordo con il CTS. Oltre all’asporto, resta consentito senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

Dal 1° giugno, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, con consumazione al tavolo, dalle 5:00 alle 18:00.

 

Fiere, convegni e congressi

Il governo ha fissato una data anche per il settore fieristico. Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, mentre dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

 

Piscine, palestre e centri termali e parchi di divertimento

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla nel rispetto dei Protocolli sulla sicurezza fissati dalla Conferenza Stato-Regioni in accordo con il CTS, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre. Infine, dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

 

Cinema e teatri

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. Il governo specifica come, in relazione all’andamento epidemiologico, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida

 

Scuole e Università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

 

Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

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